Il 27 gennaio 2026 la concessione d’uso della Casetta nel Parco dei Germani è stata prorogata dal Comune di Cernusco sul Naviglio per la terza volta, confermando l’affidamento per ulteriori 11 mesi alla società Social Park srls (Determinazione Dirigenziale n. 115/2026), nonostante siano già state esaurite tutte le possibilità di proroga previste dal contratto (Rep. n. 12267/2023 del 28/07/2023).
Si rammenta a tale proposito che la durata della concessione era stata fissata in 18 mesi, con possibile proroga di 12 mesi, incluso il periodo di tempo necessario alla progettazione e alla realizzazione dei lavori di ristrutturazione del fabbricato. La durata complessiva di 30 mesi si è esaurita il 28 gennaio 2026, senza possibilità di ulteriori proroghe o di rinnovo.
Per quanto riguarda i contenuti della concessione, il cui valore complessivo è stato stimato in 98.000 euro, si segnala che l’articolo 2 del contratto prevedeva i seguenti obblighi per il concessionario:
- l’apertura dell’immobile da aprile a settembre dalle ore 8:00 alle ore 20:00, fatto salva la possibilità di concordare un estensione dell’orario;
- l’esecuzione dei lavori riportati nel Capitolato speciale d’oneri, stimati in euro 35.000. Tale importo, ai sensi dell’art. 2 Capitolato speciale d’oneri, era da considerarsi meramente indicativo e non obbligatorio per l’Ente Appaltante, in quanto soggetto a variabili non prevedibili. In sede di offerta, l’importo è stato determinato in euro 63.218,02 + IVA.
Con riferimento ai lavori di ristrutturazione, il Capitolato speciale d’oneri precisava che l’intero ammortamento dell’investimento costituiva rischio d’impresa, senza possibilità per il concessionario di vantare alcun credito nei confronti del Comune in caso di ammortamento parziale al termine della concessione. Allo stesso tempo, però, tale importo veniva detratto dal canone concessorio, determinando pertanto il seguente importo annuo:
- per i primi 18 mesi: un euro + IVA, oltre adeguamento ISTAT, a fronte di lavori di ristrutturazione stimati in euro 35.000;
- per i successi 12 mesi di proroga: 351,00 + IVA, oltre adeguamento ISTAT, in base all’offerta pervenuta in sede di gara.
Dopo l’accoglimento dell’unica possibilità di proroga contrattualmente prevista, pari a 12 mesi, su richiesta della società Social Park srls, il Comune di Cernusco ha rilasciato le seguenti autorizzazioni:
- all’installazione di un Palco coperto di 6×4 m, dal mese di maggio al mese di settembre 2025, “da rendere disponibile gratuitamente al libero associazionismo cernuschese” (Delibera di Giunta n. 123 del 07/05/2025);
- all’estensione dell’orario dell’attività commerciale svolta dalla Social Park dalle 20:00 alle 23:30, dal 16 giugno 2025 al 30 settembre 2025, con l’impegno della società di aprire e chiudere il cancello di fronte al cimitero, assumendosi la responsabilità di monitorare l’assenza di persone nell’area in concessione al momento della chiusura (Decreto Dirigenziale n. 13 del 12/06/2025);
- all’occupazione suolo pubblico per installazione di ombrelloni, tavoli e sedie (Autorizzazione n. 38/2025 Ufficio Commercio).
La temporaneità di tali autorizzazioni, anche senza una completa conoscenza del contratto, dovrebbe suggerire un’imminente scadenza della concessione, eppure… si arriva ad una ulteriore proroga di 11 mesi, non prevista dal contratto. A supporto di tale decisione, la determina n. 115/2026 cita la Nota di aggiornamento al DUP 2026/2028, che, si afferma, avrebbe concesso “la facoltà di procedere con ulteriore proroga” in attesa di definire “eventuali proposte di partenariato pubblico privato”. Oltre ad essere complesso, se non impossibile, individuare nel DUP una simile indicazione, è comunque evidente che “la facoltà di procedere” non sarebbe ancora sufficiente ad autorizzare una nuova proroga del contratto, in quanto il Codice dei Contratti pubblici – sia il previgente che il nuovo – ammette solo la c.d. proroga tecnica, eccezionale e temporanea, limitata al tempo necessario per la conclusione della procedura in gara in corso. per la scelta del nuovo contraente. Pertanto, in assenza di una previsione espressa nel contratto o di una nuova procedura di gara, l’ultimo atto di proroga si configurerebbe come illegittimo in quanto adottato in violazione di legge, risultando così annullabile, ai sensi della L. 241/1990.
Qualora l’Amministrazione comunale valutasse opportuno avviare l’iter per una nuova concessione della Casetta del Parco dei Germani, va peraltro tenuto conto della necessità di aggiornare le condizioni contrattuali, in considerazione dei dati raccolti e dell’esperienza maturata in questi 30 mesi. Prima di tutto andrà ridefinito l’ammontare del canone annuo che, dagli attuali 351 euro, dovrà necessariamente salire ad un importo non inferiore ai 25 mila euro, stima che tiene conto dell’effettivo importo dei lavori di ristrutturazione effettuati e non più scomputabili. Ulteriori elementi di valutazione, dovranno poi essere i costi sostenuti dal Comune per la cura del verde, incluse le aree occupate dal palco e dalle altre attrezzature a servizio dell’attività commerciale (tavoli, sedie, ombrelloni).
- se l’ultimo atto di proroga, oltre la durata prevista dal contratto di concessione, sia da ritenersi corretto, esplicitando in modo più chiaro e preciso i presupposti di legittimità;
- in caso contrario, se è intenzione dell’Amministrazione comunale procedere all’annullamento in autotutela della Determinazione Dirigenziale n. 115 del 27/01/2026;
- qualora l’Amministrazione comunale decidesse di avviare un nuovo procedimento finalizzato alla concessione della Casetta nel Parco, se è già stata valutata l’opportunità di rivedere le condizioni contrattuali sperimentate in questi 30 mesi di concessione, anche al fine di individuare un canone concessorio in linea con il valore reale dell’immobile.